Il Fatto
Un cittadino adiva il Tribunale per ottenere il pagamento da parte di INPS dei ratei di indennità di accompagnamento.
Il Tribunale accoglieva la richiesta del signore e, in sede di opposizione, la confermava.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, che costituisce, principio generale dell’ordinamento, che – oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze – risulta in termini generali enunciato dall’art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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