Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo non provato il vincolo della subordinazione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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