Il Fatto
Una società, addetta all’attività di facchinaggio, adiva il Tribunale per ottenere il diritto d di continuare a beneficiare della disciplina dettata dall’art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, versando il premio speciale unitario, consistente in una quota assicurativa fissa predeterminata in relazione al numero dei soci occupati.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che, la liquidazione del premio speciale unitario, si dovesse avere riguardo alla retribuzione effettiva, secondo i parametri introdotti dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e dal Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disciplina dettata dall’art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965 presenta marcati caratteri di specialità, che rispecchiano la variabilità e la precarietà «dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati» e la conseguente necessità «di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori. Il legislatore, nel volgere degli anni, ha quindi scelto di preservare la coesistenza dei premi ordinari con i premi speciali unitari, che ha rimodulato secondo le procedure prefigurate dall’art. 42 .
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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