Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale assumendo di essere vittima di comportamenti discriminatori e vessatori.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava al domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 c.c., perché gli incarichi dirigenziali, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità, sicché il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura né a quelli da lui svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto.
La corte pertanto dichiara il ricorso inammissibile.
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