Il Fatto
Un soggetto ricorreva al Tribunale per fara accertare lo stato di portatore di handicap grave.
Il Tribunale in sede di opposizione all’ATP, dichiarava il ricorrente invalido civile al 75%.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’INPS è l’unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all’art. 445-bis c.p.c. che abbiano ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, non costituendo oggetto del procedimento il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l’accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato. Proprio per ciò, alla sentenza pronunciata nei confronti dell’INPS, ex art. 445-bis, commi 6° e 7°, c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario, deve attribuirsi efficacia di giudicato anche nei confronti di soggetti diversi dall’INPS, che siano preposti alla concessione di ulteriori prestazioni, che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì “aventi causa” ex art. 2909 c.c., dovendo tale qualità attribuirsi anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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