Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute in conseguenza all’illegittimità dell’interposizione di manodopera e all’ommesso ripristino del rapporto del lavoro da parte del committente.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo che l'incidenza liberatoria dei pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., non potesse operare per le retribuzioni corrisposte a fronte dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti in epoca successiva alla cessazione dell'appalto del datore condannato al pagamento.
Il datore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della committente, nonostante la sentenza di accertamento della interposizione fittizia di manodopera, ha trovato soluzione nel senso della natura retributiva e non risarcitoria, come invece si era ritenuto in passato, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 2990 del 2018; a tale indirizzo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto.
La corte ricorda poi che In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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