Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

di Benedetta Cargnel | 10 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la nozione di insubordinazione  è costituita dal rifiuto del dipendente di adempimento delle disposizioni dei superiori e ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.

La corte rileva poi che rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 c.c., infatti, può essere giustificato solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente ma, per operare tale valutazione, occorre una chiara e precisa esplicitazione dell'intera situazione, in ordine al rifiuto stesso, che non è certamente ravvisabile nella mera locuzione "manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello rigetta il ricorso del lavoratore contro il licenziamento disciplinare per insubordinazione, sottolineando che il rifiuto di adempiere alla propria prestazione deve essere giustificato.