Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la nozione di insubordinazione è costituita dal rifiuto del dipendente di adempimento delle disposizioni dei superiori e ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.
La corte rileva poi che rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 c.c., infatti, può essere giustificato solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente ma, per operare tale valutazione, occorre una chiara e precisa esplicitazione dell'intera situazione, in ordine al rifiuto stesso, che non è certamente ravvisabile nella mera locuzione "manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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