Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver prelevato beni aziendali per uso personale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva l’utilizzo probatorio del verbale di conciliazione sottoscritto da terzi, valutato dai giudici d’appello alla stregua di una prova atipica, sottoposta al contradditorio delle parti, è stato corretto. Invero, nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, in quanto idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se non smentite dal raffronto critico, che tuttavia è riservato al giudice di merito. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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