
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da part time a full time.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda, rilevando che se il ricorso al lavoro supplementare è costante, non si può parlare di lavoro ulteriore occasionale, ma, tenuto conto della plurima e prolungata richiesta del datore di lavoro di lavoro supplementare e straordinario, e di manifestata adesione del lavoratore, si verifica una novazione contrattuale - riguardante l'orario, componente essenziale del contratto part time - con conseguente applicazione della disciplina del contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà.
La corte ricorda poi che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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