Con Circolare 17 gennaio 2023, n. 1 pubblicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 18 gennaio 2023, l’Istituto fornisce chiarimenti quanto alla disciplina della cd. “staffetta generazionale”, prevista nell’ambito dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Con l’articolo 12-ter del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022 , infatti, sono state inserite nel corpo del D.Lgs. n. 148/2015 due nuove disposizioni: è stata introdotta la lett. c bis all’articolo 26, comma 9 , ed è stato integrato l’articolo 33, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015.
Come noto, l’articolo 26, comma 9 , del D.Lgs. n. 148/2015 enuclea una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale, che possono affiancarsi a quelle obbligatorie di cui all’articolo 30 e che perseguono scopi diversi e/o complementari rispetto alla tutela in costanza di rapporto di lavoro, costituita dall’assegno di integrazione salariale.
Tra le prestazioni facoltative, si rinviene, proprio a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 12-ter citato, anche la recentissima “staffetta generazionale”, che si aggiunge alle altre prestazioni già previste dal medesimo comma 9 dell’articolo 26 .
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