Con Circolare del 28 aprile 2022, n. 53 , l’Inps fornisce indicazioni quanto al riconoscimento dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.
La previsione normativa, infatti, prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza (RdC) di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.
La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 , del D.L. n. 4/2019.
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