Con Messaggio 14 gennaio 2022, n. 197 , l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione e indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 1, commi da 306 a 308 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
La misura, alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali disciplinati dalla stessa Legge di Bilancio 2021 è ammessa, con esclusione dei premi Inail, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e riparametrata e applicata su base mensile.
Con precedente circolare del 19 febbraio 2021, n. 30 , l’Istituto aveva diffuso le prime specifiche quanto all’accesso al beneficio la cui autorizzazione, da parte della Commissione Europea si è avuta solamente lo scorso 8 dicembre 2021.
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