Prima lettura
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamenti e ticket NASpI: i chiarimenti dell’Inps sull’applicazione del contributo

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 20 Settembre 2021
Licenziamenti e ticket NASpI: i chiarimenti dell’Inps sull’applicazione del contributo

Con Circolare 17 settembre 2021, n. 137 , l’Inps fornisce chiarimenti quanto alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In particolare, il comma 31 della citata disposizione, come modificato dall’articolo 1, comma 250 , lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contributo di licenziamento collettivo è del 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Alcune modalità di calcolo non sono state conformi alla legge.