Con Messaggio del 22 giugno 2021, n. 2371 , l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’attuazione della misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal D.L. 8 giugno 2021, n. 79.
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, infatti, il predetto D.L. 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1, ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
L’assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
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