Con Messaggio del 2 marzo 2021, n. 896 , l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, ai sensi dei decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137 , 9 novembre 2020, n. 149 , 30 novembre 2020, n. 157 , e successive modificazioni, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19.
Nel dettaglio, l’articolo 13, comma 1 , del D.L. n. 137/2020, come specificato dall’articolo 11 del D.L. n. 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, precisando che tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
L’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 157/2020, invece, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
Ciò premesso, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. n. 137/2020 che ha abrogato, tra gli altri, i decreti legge n. 149/2020 e n. 157/2020 e ha disposto espressamente che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base dei medesimi decreti legge n. 149/2020 e n. 157/2020 .
Al riguardo, si segnala, inoltre, che le previsioni sopra richiamate di cui all’articolo 11 del D.L. n. 149/2020 e all’articolo 2 del D.L. n. 157/2020, sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater del D.L. n. 137/2020, introdotti dalla citata legge di conversione n. 176/2020 .
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