Con Interpello 3 marzo 2021, n. 2 , il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che - in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - consente, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2010, n. 81, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1 , del medesimo decreto legislativo.
Rispondendo, dunque, ad un’istanza presentata dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA), l’Istituto precisa come il disposto del predetto articolo 8, comma 1 , del D.L. n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
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