Con l’emanazione del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 sono state, tra le altre, previste disposizioni urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso a favore dei genitori lavoratori dipendenti.
Le misure introdotte stabiliscono un congedo indennizzato (c.d. congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) utilizzabile per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14, qualora disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Inotre può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato Decreto Legge ) e il 31 dicembre 2020.
L’Inps, con la propria Circolare del 2 ottobre 2020, n. 116 fornisce le istruzioni operative in merito alla corretta modalità di fruizione del congedo.
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