Con Circolare del 22 ottobre 2020, n. 122 , l’Inps rende note le indicazioni operative relative all’esonero dal versamento di parte dei contributi a favore dei datori di lavoro privati con sede in aree svantaggiate, introdotto dall’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
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