Con Circolare del 4 agosto 2020, n. 91 , l’Inps delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29 , della legge n. 92/2012.
Nel dettaglio, l’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, disciplina il contributo addizionale di finanziamento NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
Il successivo comma 29, art. 2, Legge n. 92/2012 elenca le fattispecie contrattuali alle quali il contributo addizionale non si applica. La novella normativa di cui all’articolo 1, comma 13 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), modifica le disposizioni dei commi 28 e 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, così ampliando il novero delle fattispecie contrattuali non soggette al contributo addizionale.
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