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EMERGENZA CORONAVIRUS

Licenziamento illegittimo per divieto da Covid-19: la NASpI è dovuta

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 3 Giugno 2020
Licenziamento illegittimo per divieto da Covid-19: la NASpI è dovuta

Nel periodo di emergenza da Covid-19 le disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in Legge 24 aprile 2020, n. 27) e come modificato dall’art. 80 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispongono il sostanziale divieto di risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

A seguito delle problematiche sorte per il mancato riconoscimento del trattamento Naspi a favore di quei lavoratori che, licenziati per g.m.o., non si opponevano al recesso posto in essere dal datore di lavoro, l’Inps interviene con il Messaggio del 1 giugno 2020, n. 2261, a chiarire la neutralità della propria posizione in ossequio alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Sospensione licenziamenti e NASpI: normative in vigore, posizione Ministero Lavoro e ripetizione indennità. Restituzione indennità in caso di reintegro lavoratore. Non applicabile al lavoro domestico e collaborazione coordinata.