Ora è ufficiale: l’indennità di cassa integrazione in deroga con anticipazione a pagamento diretto del 40% deve essere richiesta all’Inps entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro. E per gli eventi iniziati prima del 18 giugno 2020 il termine di richiesta è il 3 luglio 2020; entro il 17 luglio 2020, invece, per le istanze con le quali non si chiede l’anticipazione del 40%.
A chiarirlo in via definitiva è l’Inps con la propria Circolare del 27 giugno 2020, n. 78 con la quale viene ripercorso il recente iter normativo di cui al D.L. n. 52/2020 e come questo abbia modificato, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 22-quater del D.L. n. 34/2020 .
Inoltre le disposizioni e i termini sono validi anche per i pagamenti diretti e le anticipazioni del 40% relativi alla cassa Integrazione ordinaria (Cigo) e all’assegno ordinario (Fis).
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