Con Circolare del 7 maggio 2020, n. 58 , l’Inps fornisce chiarimenti sulla gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020 , relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 22 del predetto provvedimento.
Il riferimento, nel dettaglio, è alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del cd. Decreto Cura Italia, per effetto delle quali sono stati inseriti, nell’articolo 22 , specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate. Viene, infatti, previsto che “per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei decreti di riparto è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.”
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