Con Circolare del 10 febbraio 2020, n. 20 l’Inps riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Nel dettaglio, la previsione di tali importi si rende necessaria alla luce del disposto dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che dispone che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, comma 5 , del decreto citato - c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale - nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
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