Con circolare del 10 settembre 2019, n. 9 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla corretta definizione del requisito del rispetto in merito alla contrattazione collettiva necessario per la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro.
L’intervento viene emanato a seguito della precedente Circolare del 6 maggio 2019, n. 7 , con cui il medesimo Istituto si pronunciava sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175 , della L. n. 296/2006, chiarendo come tutti i trattamenti migliorativi per il lavoratore siano legittimi e compatibili alla fruizione dei benefici normativi e contributivi indicati dallo stesso art. 1, comma 1175 , della L. n. 296/2006.
Si ricorda, infatti, che per espressa previsione del suddetto dettato normativo, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
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