Con Circolare del 4 luglio 2019, n. 21 l’Inail fornisce chiarimenti in relazione alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento ai settori e alle gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato ancora completato. Si ricorda, infatti, che il suddetto art. 1, comma 128 disponeva che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, venisse stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicarsi a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.
Per effetto, tuttavia, dei decreti interministeriali del 27 febbraio 2019, con cui sono state approvate le determinazioni presidenziali Inail 30 gennaio 2019, n. 43 e 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti rispettivamente la nuova Tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova Tariffa del settore navigazione, cessa, per tali gestioni, l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.
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