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Assegno di ricollocazione per i titolari di trattamento cigs: le istruzioni per il bonus rioccupazione

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 29 Luglio 2019
Assegno di ricollocazione per i titolari di trattamento cigs: le istruzioni per il bonus rioccupazione

Con Circolare del 26 luglio 2019, n. 109 , l’Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione del contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.

Nel dettaglio, per espressa previsione della Legge di Bilancio 2018, attraverso un’integrazione apportata al D.Lgs. n. 148/2015, il Legislatore ha previsto che i lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro, possano beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Diversamente, al datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione è riconosciuto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'assegno di ricollocazione, introdotto dal D.Lgs n. 150/2015, è destinato a lavoratori cassaintegrati e disoccupati per favorire la rioccupazione. Sono previste misure fiscali e un bonus rioccupazione.