
C’è la responsabilità del RSPP, anche se consulente esterno e privo di poteri decisionali o di vigilanza, nel concorrere nell’infortunio occorso ad un lavoratore durante i lavori in appalto quando, pur disponendo di informazioni sufficienti a rendere prevedibile un rischio interferenziale, omette di segnalarlo tempestivamente al datore di lavoro o al delegato e non collabora all’individuazione delle misure di prevenzione necessarie, così la Corte di cassazione con la Sentenza n. 35771/2026 .

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