
Con l’Ordinanza n. 26009 del 30 settembre 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di legittimità del distacco di personale, ribadendo che l’elemento qualificante dell’istituto è rappresentato dall’esistenza di uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, che deve permanere per l’intera durata dell’operazione.
La pronuncia affronta, in particolare, il tema del distacco giustificato da finalità formative, evidenziando la necessità che l’interesse dichiarato trovi riscontro nell’effettivo svolgimento del rapporto e nelle concrete modalità di impiego dei lavoratori.

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