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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Reintegrazione, opzione per le 15 mensilità e NASpI: la Cassazione distingue tra ripristino del rapporto e disoccupazione volontaria

di Giovanni Improta | 21 Ottobre 2026
Reintegrazione, opzione per le 15 mensilità e NASpI: la Cassazione distingue tra ripristino del rapporto e disoccupazione volontaria

Con la Sentenza n. 24981/2026 , in esame, la Suprema Corte torna sul delicato rapporto tra tutela reintegratoria e diritto alla prestazione di disoccupazione, affrontando, in particolare, gli effetti che l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all’art. 18, comma 3, della Legge n. 300/1970 produce sul diritto alla NASpI.

Al riguardo, la Cassazione precisa che l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non comporta automaticamente la perdita del diritto alla NASpI, ma occorre il ripristino di fatto del rapporto di lavoro e del relativo sinallagma economico, non essendo sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto.

Diversamente, qualora il lavoratore opti per il risarcimento delle 15 mensilità in alternativa alla reintegra, tale evento determina la perdita del trattamento di NASpI, in quanto comporta la risoluzione del rapporto per effetto di una manifestazione di volontà del lavoratore stesso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La NASpI spetta ai lavoratori licenziati o con dimissioni per giusta causa, se hanno versato contributi per almeno 13 settimane. In caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro può essere condannato a reintegrare il lavoratore o pagare un'indennità. La Cassazione ha stabilito che la NASpI non viene persa automaticamente con la reintegrazione, ma solo se il lavoratore sceglie l'indennità risarcitoria.