
Con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro, l’INPS detta le istruzioni per liquidare l’isopensione ex art. 4, commi 1-7-ter, Legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali anche ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi soggetti al sistema pensionistico interamente contributivo.
La novità operativa riguarda soprattutto la verifica dell’importo soglia richiesto per alcune pensioni contributive: poiché l’esodo precede di diversi anni il pensionamento, occorre stabilire già all’ingresso se il lavoratore potrà effettivamente raggiungere la pensione alla fine del percorso.

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