
In caso di rapporto formalmente instaurato come collaborazione a progetto, l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto, ai sensi dell’art. 69 , comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, poiché non consegue alla nullità di una clausola appositiva del termine e alla sua sostituzione con il regime legale, ma costituisce una riqualificazione complessiva del rapporto alla luce delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Ne consegue che, in caso di accertamento della subordinazione, non trova applicazione l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, dovendosi applicare la tutela risarcitoria ordinaria.
È questa, sostanzialmente, la conclusione a cui è giunta la Cassazione, Sentenza 5 agosto 2026, n. 24479 che distingue nettamente la conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, dalla riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente, escludendo per tale ragione l’applicazione di una tutela risarcitoria forfettizzata in favore del collaboratore autonomo.

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