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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Dimissioni per violenza di genere: quando spetta la NASpI

di Daniele Bonaddio | 15 Settembre 2026
Dimissioni per violenza di genere: quando spetta la NASpI

Con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS affronta una questione di particolare rilievo sociale e previdenziale: il diritto alla NASpI della lavoratrice o del lavoratore che si dimetta perché vittima di atti persecutori o di violenza e sia costretto a interrompere il rapporto per tutelare la propria vita e incolumità personale.

Il chiarimento, reso sulla base di un conforme parere del Ministero del Lavoro, amplia l’applicazione della nozione di dimissioni per giusta causa: la situazione che rende impossibile proseguire il rapporto non deve necessariamente derivare dal datore di lavoro né svilupparsi all’interno dell’ambiente professionale. Anche comportamenti di un soggetto terzo, estraneo al rapporto di lavoro, possono determinare una cessazione sostanzialmente involontaria e consentire l’accesso alla NASpI, purché il collegamento tra violenza e impossibilità di continuare a lavorare sia concreto, oggettivo e documentato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 22/2015 riconosce la NASpI per disoccupazione involontaria, incluse dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale e l'INPS estendono questa possibilità anche a casi di violenza o stalking, purché documentati e con collegamento funzionale al lavoro.