Commento
SICUREZZA SUL LAVORO

Coordinatore della sicurezza: assolto se non è a conoscenza che il cantiere è operativo

a cura di Studio tributario Gavioli & Associati | 24 Settembre 2026
Coordinatore della sicurezza: assolto se non è a conoscenza che il cantiere è operativo

L’obbligo di vigilanza sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici sorge in capo al coordinatore per l’esecuzione soltanto dal momento in cui questi abbia avuto conoscenza dell’inizio dei lavori. L’omessa comunicazione dell’avvio delle attività, da parte dei soggetti tenuti, preclude l’insorgenza del dovere di vigilanza e, conseguentemente, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato non potendo configurarsi inosservanza di un obbligo la cui esistenza non poteva essere conosciuta così la Corte di Cassazione con Sentenza n. 32917 del 7 settembre 2026.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione annulla la condanna del coordinatore sicurezza, poiché non è stato provato che fosse a conoscenza dell'inizio dei lavori e delle irregolarità.