
L’obbligo di vigilanza sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici sorge in capo al coordinatore per l’esecuzione soltanto dal momento in cui questi abbia avuto conoscenza dell’inizio dei lavori. L’omessa comunicazione dell’avvio delle attività, da parte dei soggetti tenuti, preclude l’insorgenza del dovere di vigilanza e, conseguentemente, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato non potendo configurarsi inosservanza di un obbligo la cui esistenza non poteva essere conosciuta così la Corte di Cassazione con Sentenza n. 32917 del 7 settembre 2026.

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