
In tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto di lavoro aventi rilevanza penale, qualora la contrattazione collettiva colleghi la condotta espulsiva al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento a una data successiva a tale evento non integra rinuncia al potere disciplinare e non rende intempestivo l'iter disciplinare e il susseguente recesso. Una condotta extralavorativa, infatti, può incidere sul vincolo fiduciario solo quando sia accertata con sufficiente certezza e non sulla base di mere notizie, sospetti o sviluppi processuali ancora instabili, così la Corte di Cassazione con la Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19193.

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