
Con la Risposta n. 164/2026 , l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare interesse per i pensionati che, dopo aver svolto attività lavorativa in Germania, si sono trasferiti fiscalmente in Italia e percepiscono una pensione erogata dal sistema tedesco di sicurezza sociale. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria specifica che la quota certificata come esente in Germania non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia, purché ricorrano le specifiche condizioni previste dalla Convenzione Italia-Germania e, in particolare, il contribuente sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento in Italia.

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