
Con la Sentenza in commento (Tribunale di Roma, 13 maggio 2026, n. 5650), il Tribunale di Roma si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, affermando che grava sul committente e sul datore di lavoro formale l’onere di dimostrare l’esistenza e la genuinità del titolo negoziale che giustifica la dissociazione tra utilizzatore della prestazione e datore di lavoro, con la conseguenza che, ove non siano prodotti i contratti di appalto e, nei casi di catena negoziale, i necessari contratti di subappalto, né siano specificamente allegati e provati il contenuto e le modalità del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti, deve ritenersi non assolto l’onere probatorio circa la liceità dell’utilizzazione della manodopera; in tali casi, ne deriva la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo al committente ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003.

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