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APPALTI

Genuinità dell’appalto di servizi: onere della prova su committente e datore di lavoro formale

di Giovanni Improta | 4 Agosto 2026
Genuinità dell’appalto di servizi: onere della prova su committente e datore di lavoro formale

Con la Sentenza in commento (Tribunale di Roma, 13 maggio 2026, n. 5650), il Tribunale di Roma si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, affermando che grava sul committente e sul datore di lavoro formale l’onere di dimostrare l’esistenza e la genuinità del titolo negoziale che giustifica la dissociazione tra utilizzatore della prestazione e datore di lavoro, con la conseguenza che, ove non siano prodotti i contratti di appalto e, nei casi di catena negoziale, i necessari contratti di subappalto, né siano specificamente allegati e provati il contenuto e le modalità del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti, deve ritenersi non assolto l’onere probatorio circa la liceità dell’utilizzazione della manodopera; in tali casi, ne deriva la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo al committente ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'appalto di servizi è un contratto in cui un soggetto (appaltatore) gestisce attività non core per un committente, assumendone rischi e organizzazione. La sentenza del Tribunale di Roma sottolinea l'onere probatorio sul committente per dimostrare la genuinità dell'appalto.