
L’INPS con Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, recepisce l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 396/2024) con cui è stato chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato. Di conseguenza è possibile applicare la tutela previdenziale della NASpI.

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