Commento
DIRITTO DEL LAVORO

Conciliazione sindacale “atipica” e regime di inoppugnabilità

di Giovanni Improta | 17 Luglio 2026
Conciliazione sindacale “atipica” e regime di inoppugnabilità

Con la Sentenza n. 5678/2025 in esame, la Corte d’Appello di Milano, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 affronta un tema di particolare rilievo nel diritto del lavoro contemporaneo, ossia quello della validità ed efficacia delle conciliazioni sindacali ai fini dell’inoppugnabilità prevista dall’art. 2113, comma 4, c.c.

In particolare, riguardo alle rinunce e transazioni del lavoratore, la Corte d’Appello di Milano conferma che affinché la conciliazione sindacale possa beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’art. 2113, comma 4, c.c., è necessario che la relativa procedura sia svolta presso sedi e secondo modalità espressamente previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.; in difetto di una disciplina collettiva che individui organismi e procedure conciliative, il verbale sottoscritto dinanzi a una singola organizzazione sindacale costituisce mera transazione impugnabile entro 6 mesi ai sensi dell’art. 2113 c.c.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione (Ordinanza n. 10065/2024) e la Corte d'Appello di Milano (Sentenza n. 5678/2025) stabiliscono che per la validità della conciliazione sindacale, è necessaria una sede fisica protetta e una procedura prevista dal CCNL.