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PREVIDENZA

Amministratore di società estera residente in Italia: il coordinamento previdenziale post-Brexit e la clausola di delega ex art. 14 SSC

di Alessandro Graziano | 3 Luglio 2026
Amministratore di società estera residente in Italia: il coordinamento previdenziale post-Brexit e la clausola di delega ex art. 14 SSC

La crescente mobilità transnazionale ha reso ricorrente per gli operatori scontrarsi con una fattispecie un tempo marginale: il soggetto residente in Italia che riveste la carica di amministratore ("director", nella terminologia anglosassone) di una società di diritto estero. La fattispecie presenta plurimi profili di complessità, che si articolano tra coordinamento previdenziale internazionale, qualificazione del rapporto secondo l'ordinamento italiano e individuazione del soggetto sostanzialmente obbligato al versamento dei contributi. Si analizzerà di seguito il caso dell’amministratore di società basata in UK.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 2021, il coordinamento previdenziale tra Italia e Regno Unito è regolato dal Protocollo SSC dell'Accordo UE-UK. Per un amministratore residente in Italia che lavora prevalentemente in Italia, si applica la legislazione italiana. Il datore di lavoro estero deve iscriversi alla Gestione Separata INPS e nominare un rappresentante per gli adempimenti contributivi.