
Nel panorama delle tipologie contrattuali flessibili, il contratto a tempo determinato stagionale occupa una posizione di assoluto rilievo. Il legislatore gli riserva un regime derogatorio particolarmente vantaggioso: nessun limite di durata massima cumulativa, nessuna causale, nessuno stop and go, esclusione dal computo percentuale. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno strumento di flessibilità strutturale.
L'art. 11 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha poi introdotto una norma di interpretazione autentica che ha ridisegnato i confini della nozione di stagionalità, ampliandola in modo significativo e restituendo un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, nella sua individuazione concreta.

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