
Con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 , la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra dimissioni per giusta causa e accesso alla NASpI, precisando che ai fini del riconoscimento del predetto ammortizzatore sociale, le dimissioni conseguenti al trasferimento del lavoratore presso una sede distante dalla residenza integrano giusta causa solo ove il trasferimento risulti illegittimo o comunque riconducibile a un grave inadempimento datoriale; la sola distanza geografica della nuova sede non basta quindi a configurare la disoccupazione involontaria.

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