
In materia di NASpI, l’obbligo di comunicazione a carico del percettore del trattamento di avvio di un’attività di lavoro autonomo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, a pena di decadenza ex art. 11, presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma in concomitanza con la percezione dell’indennità di disoccupazione e non può ritenersi integrato dalla mera titolarità di partita IVA, circostanza di per sé neutra e non necessariamente indicativa di attività lavorativa in corso. Ne consegue che la decadenza dal trattamento non può essere applicata in assenza di prova dello svolgimento effettivo dell’attività autonoma, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di applicazione analogica.

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