
Con il Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511 l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito all’articolo 16 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026. La disposizione interviene sul versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate nel 2026, prevedendo una proroga specifica per i datori di lavoro che risultano obbligati per la prima volta al versamento in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. La novità è molto rilevante sul piano operativo: i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e non comportano applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

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