
Nel linguaggio aziendale le espressioni benefit, flexible benefit, welfare aziendale, benefit contrattuali e fringe benefit vengono spesso utilizzate come sinonimi. Sul piano giuslavoristico, fiscale e contributivo, tuttavia, esse individuano fenomeni diversi. La distinzione non è meramente terminologica: incide sulla fonte dell’obbligo datoriale, sulla platea dei destinatari, sulla modalità di erogazione, sulla tassazione, sull’assoggettamento contributivo e sulla corretta gestione in busta paga.
Il punto di partenza resta l’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti “in relazione al rapporto di lavoro”. L’Agenzia delle Entrate riconduce tale regola al principio di onnicomprensività, precisando che solo le deroghe tassative previste dai commi successivi consentono l’esclusione totale o parziale da imposizione.
Anche la giurisprudenza tributaria valorizza tale principio: la Cassazione ha ribadito che l’art. 51 TUIR assoggetta a tassazione non solo la retribuzione in denaro, ma anche i vantaggi accessori attribuiti in relazione al rapporto di lavoro.

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