
La progressiva diffusione dei sistemi di welfare aziendale e delle politiche retributive basate su benefit ha ampliato significativamente il tema della parità di trattamento dei lavoratori somministrati. Se in passato l’attenzione era concentrata prevalentemente sulla retribuzione monetaria, oggi il confronto si estende inevitabilmente anche ai fringe benefit, ai flexible benefit e ai sistemi di welfare previsti dalla contrattazione collettiva o dalle policy aziendali.
La questione assume particolare rilevanza alla luce dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, norma cardine della disciplina della somministrazione di lavoro, secondo cui il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori rispetto a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
La formulazione della disposizione è volutamente ampia e impone una valutazione sostanziale del trattamento riconosciuto al lavoratore in missione. Non si tratta, quindi, di verificare esclusivamente il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo, ma di considerare l’intero sistema di utilità riconducibili al rapporto di lavoro, comprese quelle erogate sotto forma di benefit o welfare aziendale.
In tale contesto, diventa fondamentale distinguere correttamente le diverse categorie di benefit, poiché fringe benefit, flexible benefit e welfare contrattuale rispondono a logiche differenti sul piano giuridico, fiscale e organizzativo.

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