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CONTENZIOSO DEL LAVORO

Accordo per la riduzione della retribuzione: deve essere sempre ratificato in “sede protetta”

di Giovanni Improta | 21 Maggio 2026
Accordo per la riduzione della retribuzione: deve essere sempre ratificato in “sede protetta”

La recente Ordinanza della Corte di cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 offre l’occasione per tornare sul tema della validità degli accordi individuali di riduzione della retribuzione e il rapporto tra il principio di irriducibilità del trattamento economico e la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.

Sul tema della riduzione della retribuzione, nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha affermato che la disciplina di cui all’art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, impone che gli accordi individuali modificativi in peius del trattamento economico siano stipulati, a pena di nullità, nelle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c., anche quando non siano accompagnati da un mutamento di mansioni o di inquadramento e che tale disciplina non è applicabile agli accordi conclusi anteriormente all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 81/2015 modifica l'art. 2103 c.c., introducendo nuovi criteri per le mansioni e la retribuzione. La Cassazione, con ordinanza n. 8402/2026, stabilisce che gli accordi di riduzione retributiva devono essere stipulati in sedi protette e non si applicano alle situazioni precedenti al 2015.