
Nella pronuncia in commento la Cassazione affronta un tema di notevole rilievo pratico: la spettanza della NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta in sede sindacale e accompagnata da incentivo all’esodo. Più in particolare, viene confermato il principio per cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015; pertanto, in mancanza di una cessazione intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, non è consentito estendere il diritto all’indennità mediante applicazione analogica della disciplina dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, trattandosi di fattispecie presupponenti il licenziamento e in presenza di una regolamentazione normativa già completa.

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