Commento
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Mancata NASpI e risoluzione consensuale: centralità del requisito legale della “involontarietà”

di Giovanni Improta | 30 Aprile 2026
Mancata NASpI e risoluzione consensuale: centralità del requisito legale della “involontarietà”

Nella pronuncia in commento la Cassazione affronta un tema di notevole rilievo pratico: la spettanza della NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta in sede sindacale e accompagnata da incentivo all’esodo. Più in particolare, viene confermato il principio per cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015; pertanto, in mancanza di una cessazione intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, non è consentito estendere il diritto all’indennità mediante applicazione analogica della disciplina dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, trattandosi di fattispecie presupponenti il licenziamento e in presenza di una regolamentazione normativa già completa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se non rientra nelle ipotesi tassative previste dalla legge, non dà diritto alla NASpI. La Cassazione ha confermato che l'accesso all'indennità è subordinato a disoccupazione involontaria.