
Il licenziamento intimato al lavoratore per le ripercussioni negative sull’organizzazione aziendale determinate dalle sue assenze per malattia, certificate e non contestate, è illegittimo ove il periodo di comporto non sia stato superato, atteso che l’articolo 2110 c.c., norma speciale e prevalente, impone al datore di lavoro di tollerare tali assenze fino al raggiungimento di quel limite, così la Corte di Cassazione con Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5469 .

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