
Con l’Ordinanza n. 1252/2026 in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema di particolare rilievo nella disciplina del contratto di agenzia ossia la qualificazione giuridica delle dichiarazioni dell’agente con cui egli si assume la responsabilità per il mancato pagamento da parte dei clienti.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia, la dichiarazione con cui l’agente, successivamente alla conclusione degli affari e al loro mancato buon fine, si assume la responsabilità per il mancato pagamento da parte del cliente non integra un patto di star del credere, vietato dall’art. 1746, comma 3, c.c., ma costituisce una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.; ne consegue l’inversione dell’onere della prova, gravando sull’agente l’onere di dimostrare l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante e, in caso di persistente incertezza probatoria, operando la regola residuale di giudizio nel senso della sussistenza del debito.

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