
In materia di Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, l'obbligo di iscrizione per il professionista iscritto ad albo o elenco, che versi solo il contributo integrativo alla Cassa di categoria senza costituzione di posizione previdenziale, è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale produttiva di redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; tale obbligo presuppone un accertamento in concreto, anche per presunzioni, dell'abitualità dell'attività, non potendo desumersi automaticamente dal solo dato dell'iscrizione all'albo o dall'esistenza di redditi professionali, così la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 6000/2026 .

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati